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Sez. L, Sentenza n. 7272 del 30/03/2011 (Rv. 616754 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Illeciti permanenti - Decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno - Dalla cessazione della permanenza - Necessità.
Stato
decisa il 2011-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616754-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dall'art. 2087 cod. civ., decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile solo ove l'illecito sia istantaneo, ossia si esaurisca in un tempo definito, ancorchè abbia effetti permanenti, mentre ove, l'illecito sia permanente e si sia perciò protratto nel tempo, il termine prescrizionale inizia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)