Sez. L - , Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022 (Rv. 666011 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Violazione degli obblighi ex art. 2087 c.c. - Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione decennale - Decorrenza dal momento della manifestazione del danno - Sussistenza - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
In tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c., la prescrizione - decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale – decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile dal danneggiato. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato il termine di decorrenza della prescrizione in epoca successiva a quella di cessazione del rapporto di lavoro, in coincidenza con la data degli accertamenti diagnostici che attestavano l'eziologia professionale della malattia, rilevando che anche in presenza del venir meno della permanenza dell'illecita condotta datoriale la decorrenza del termine prescrizionale esige comunque la conoscibilità dell'origine professionale della patologia).
Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)