Sez. 3, Sentenza n. 1584 del 06/04/1978 (Rv. 390981 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE DELLO ASSICURATORE CHIAMATO IN CAUSA DALL'ASSICURATO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA DELL'ASSICURATO - INAMMISSIBILITA - CONTESTAZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATORE DELL'OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DELL'ASSICURATO VERSO IL DANNEGGIATO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE DELLO ASSICURATORE CHIAMATO IN CAUSA DALL'ASSICURATO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA DELL'ASSICURATO - INAMMISSIBILITA - CONTESTAZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATORE DELL'OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DELL'ASSICURATO VERSO IL DANNEGGIATO - IRRILEVANZA.*
Ove l'assicuratore, chiamato in causa dall'assicurato, abbia proposto impugnazione avverso la sentenza che l'abbia condannato a tenere indenne l'assicurato stesso, quest'ultimo non puo proporre tardivamente il proprio gravame incidentale nei confronti del danneggiato vittorioso, anche quando l'impugnazione principale dell'assicuratore si estenda alla contestazione dell'esistenza e validita dell'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato: infatti, tale contestazione rappresenta uno strumento difensivo, che non elimina la diversita ed autonomia dei due rapporti, connessi solo in via estrinseca ed occasionale, sicche l'impugnazione incidentale dell'assicurato non e diretta contro un capo della sentenza gia impugnato ovvero dipendente o connesso con quello oggetto dell'impugnazione principale dello assicuratore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)