diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1990 del 08/04/1981 (Rv. 412690 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE AUTONOMA E IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - RISPETTIVA NOZIONE - PROPONIBILITA RISPETTIVA.*
Stato
decisa il 1981-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412690-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE AUTONOMA E IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - RISPETTIVA NOZIONE - PROPONIBILITA RISPETTIVA.*

La distinzione tra la figura dell'impugnazione incidentale autonoma, che ricorre tanto nell'ipotesi in cui il gravame sia diretto contro una parte diversa dall'impugnante principale (tranne che si tratti da causa inscindibile) quanto nell'ipotesi in cui il gravame riguardi un capo della pronuncia differente da quello che ha formato oggetto dell'impugnazione a condizione che non sia con questo in rapporto di dipendenza o di connessione, e quella dell'impugnazione incidentale tardiva, che e diretta contro lo stesso capo della sentenza oggetto dell'impugnazione principale, o contro un altro capo in rapporto di dipendenza o connessione con questo, e in relazione con il momento in cui nasce l'interesse a proporre il gravame: se tale interesse e determinato dall'impugnazione principale, per avere questa rimesso in discussione il presupposto comune della decisione, la parte puo impugnare tardivamente; quando invece l'interesse sorge da una soccombenza direttamente derivante dalla pronuncia, allora e consentita solo l'impugnazione autonoma tempestiva. (V 779/79, mass n 396963; (V 492/79, mass n 396611; (V 1584/78, mass n 390981).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)