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Sez. 1, Sentenza n. 4526 del 30/11/1957 (Rv. 880630 - 01)

PROVA TESTIMONIALE - PARENTI COLLATERALI - CAPACITA. PROVA TESTIMONIALE - CAPACITA A TESTIMONIARE - PROCURATORE O MANDATARIO - LIMITI - ACCERTAMENTO INCENSURABILE.
Stato
decisa il 1957-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880630-01

PROVA TESTIMONIALE - PARENTI COLLATERALI - CAPACITA. PROVA TESTIMONIALE - CAPACITA A TESTIMONIARE - PROCURATORE O MANDATARIO - LIMITI - ACCERTAMENTO INCENSURABILE.

Le cause che determinano l'incapacità a deporre e i divieti a testimoniare sono tassative, sicché non è possibile un'interpretazione estensiva. Il divieto di cui all'art. 247 cod. proc. civ. è relativo ai soli parenti in linea retta e quindi a coloro che non solo provengono dallo stesso stipite, ma discendono l'uno dall'altro (art. 75 cod. civ.). restano quindi esclusi, dall'ambito del predetto articolo, i parenti in linea collaterale. Il procuratore, e in genere, il mandatario di una delle parti in causa non sono senz'altro incapaci a testimoniare in quei giudizi che interessino la parte che loro ha conferito la procura o il mandato per una determinata attivita negoziale, ma, per la sussistenza di tale incapacità, è necessario che essi si presentino titolari in proprio di un interesse che sarebbe idoneo a legittimare una loro partecipazione al giudizio. L'apprezzamento sull'esistenza, nei singoli casi, di tale concreto interesse importa una valutazione di fatto, insindacabile in Cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)