Sez. 5 - , Sentenza n. 31333 del 29/11/2019 (Rv. 655945 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Imposta di successione e donazione - Trasferimento in favore di collaterale di quote di società - Esenzione ex art 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990 - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
L'esenzione dall'imposta di donazione e successione di cui all'art. 3, comma 4 ter, del d.P.R. n. 346 del 1990, per i trasferimenti di quote sociali e di azioni in favore dei discendenti e del coniuge, non si applica ai parenti in linea collaterale di terzo grado, indicando l'espressione "discendente" solo il legame di sangue tra due soggetti legati da un vincolo di ascendenza-discendenza in linea retta di primo grado (padre-figlio), di secondo grado (nonno-nipote) o di gradi ulteriori (nonno-pronipote) ed essendo le norme agevolative in materia fiscale di stretta interpretazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 4 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 78 com. 1, Cod. Civ. art. 74, Cod. Civ. art. 75, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)