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Sez. 1, Ordinanza n. 8532 del 06/04/2026 (Rv. 677301-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Spese legali - Condanna in solido del legale rappresentante della società - Art. 51, comma 15, c.c.i.i. - Applicabilità esclusiva - Principio generale ex art. 94 c.p.c. - Inapplicabilità - Ragioni. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677301-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

In tema di liquidazione giudiziale, la condanna solidale al pagamento delle spese legali del legale rappresentante con la società conferente la procura alle liti deve essere disposta dal giudice in caso di riscontrata "mala fede", ai sensi dell'art. 51, comma 15, c.c.i.i., che è norma speciale rispetto a quella generale prevista dall'art. 94 c.p.c., che presuppone la sussistenza di "gravi motivi", la quale, in forza del principio di specialità, risulta inapplicabile al caso di specie.

Cod. Proc. Civ. art. 94, CCII [ rnc : art = 0051 00, com = 0015, gen = LS, sp = CCII]

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)