Sez. 2, Sentenza n. 1865 del 09/02/2001 (Rv. 543758 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE | Giuramento decisorio - Variazioni sostanziali alla formula ammessa dal giudice - Conseguenze - Parificazione alla mancata prestazione del giuramento - Configurabilità.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE
Alle ipotesi di mancata prestazione del giuramento decisorio di cui all'art. 239 cod. proc. civ. è legittimamente assimilabile quella dell'aver apportato il deferito modifiche della formula ammessa dal giudice tali da alterarne l'originaria sostanza e dell'aver su tale formula modificata prestato il proprio giuramento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)