Sez. 2, Sentenza n. 9927 del 24/05/2004 (Rv. 573072 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE | Variazioni sostanziali alla formula ammessa dal giudice - Conseguenze - Parificazione alla mancata prestazione del giuramento - Configurabilità.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE
All'ipotesi di mancata prestazione del giuramento decisorio di cui all'art. 239 cod. proc. civ. è legittimamente assimilabile quella dell'aver apportato il deferito modifiche della formula ammessa dal giudice tali da alterarne l'originaria sostanza e dell'aver su tale formula modificata prestato il proprio giuramento, la relativa valutazione rientrando nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità ove congruamente motivata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)