diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 638 del 14/03/1977 Cc. (dep. 05/05/1977) Rv. 135789 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - QUANDO E AMMISSIBILE.*
Stato
decisa il 1977-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135789-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - QUANDO E AMMISSIBILE.*

Il giudice puo anche all'inizio del dibattimento disporre che si proceda con le forme ordinarie, anziche col giudizio direttissimo, solo se difettano le condizioni di legittimita formale del rito. Quando, invece, il giudice ritenga che manca la condizione di legittimita sostanziale relativa alla superfluita di speciali indagini, deve procedere all'istruzione per raccogliere le prove immediatamente acquisibili e, se dopo la chiusura della discussione, rilevi la necessita di ulteriori indagini non acquisibili in dibattimento, ovvero tali, per la loro complessita, da comportare il compimento di Atti di acquisizione probatoria incompatibili con la speditezza del rito direttissimo, deve disporre che si proceda col rito formale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504, Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)