Sez. 1, Sentenza n. 516 del 27/02/1989 Cc. (dep. 07/03/1989) Rv. 180717 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - NECESSITÀ DI ACQUISIZIONI PROBATORIE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - NECESSITÀ DI ACQUISIZIONI PROBATORIE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
L'Esercizio, da parte del giudice del dibattimento, della potestà di disporre che si proceda ad istruzione formale in caso di giudizio direttissimo atipico è subordinato alla condizione che emerga la necessità assoluta di acquisire una prova che per la sua natura e complessità, sia obiettivamente incompatibile con l'istruttoria dibattimentale. Ne discende che quando la prova di cui si ritiene indispensabile l'acquisizione appaia del tutto compatibile con detta istruttoria, e a maggior ragione quando sia del tutto omessa l'indicazione della prova da assumere, con conseguente impossibilità di controllare l'Esercizio del potere di disporre l'istruzione formale, la richiesta del tribunale deve considerarsi illegittima. (V mass n 153795; (Conf mass n 135789).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)