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Sez. U, Sentenza n. 29201 del 05/11/2025 (Rv. 676722-01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Possibile esito dell’impugnazione del provvedimento nel quale l’illecito si sia tradotto - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676722-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare costituito dalla grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile non rileva il possibile esito dell'impugnazione del provvedimento nel quale l'illecito si sia tradotto, poiché quest'ultima è funzionale a porre rimedio all'illegittimità dell'attività giurisdizionale, laddove, dal punto di vista disciplinare, rileva la condotta del magistrato che di tale attività si sia reso autore, quale sintomo di negligenza e imperizia suscettibili di riverberarsi negativamente sul prestigio dell'ordine giudiziario o sulla credibilità del magistrato stesso.

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)