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Sez. U - , Ordinanza n. 25978 del 16/12/2016 (Rv. 641795 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Mancata demolizione da parte del comune di opera abusiva - Risarcimento danni invocato da privato - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Ragioni
Stato
decisa il 2016-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641795-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La pretesa risarcitoria azionata, nei confronti di un comune, dal privato che si ritenga leso a causa della mancata demolizione di opere asseritamente abusive, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di danno provocato non dalla mancata o illegittima adozione di provvedimenti amministrativi discrezionali ma dal comportamento materiale con cui l’amministrazione comunale ha omesso di compiere un'attività vincolata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)