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Sez. L, Sentenza n. 2686 del 09/07/1975 (Rv. 376662 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SOMME CORRISPOSTE DURANTE LE ASSENZE AUTORIZZATE - CARATTERE CORRISPETTIVO - ASSOGGETTAMENTO ALL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO.*
Stato
decisa il 1975-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376662-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SOMME CORRISPOSTE DURANTE LE ASSENZE AUTORIZZATE - CARATTERE CORRISPETTIVO - ASSOGGETTAMENTO ALL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO.*

Tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, le quali non trovino fra le parti una causa autonoma, ancorche occasionata dal rapporto di lavoro (come il rimborso spese o il risarcimento dei danni per obblighi contrattuali non adempiuti), hanno carattere di retribuzione corrispettiva, indipendentemente dalle ragioni o motivi per cui il pagamento e effettuato, e quindi anche se questo non e diretto a compensare determinate e specifiche prestazioni di lavoro. In conseguenza, deve ritenersi che abbiano carattere corrispettivo anche le somme che vengono corrisposte al lavoratore durante le assenze autorizzate, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, su ragioni giustificate dal datore di lavoro in dipendenza di determinati eventi (come nascite, morti, ricovero di stretti familiari in ospedale, ecc), cioe durante i cosiddetti permessi d'uso. (Conf 1554/74, mass n 369699).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)