Sez. L, Sentenza n. 1554 del 30/05/1974 (Rv. 369699 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOTTOPOSTA A CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - NOZIONE - COMPENSI PER RIPOSI NON GODUTI E PRESTAZIONI PER CONGEDI MATRIMONIALI O PER MALATTIE - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOTTOPOSTA A CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - NOZIONE - COMPENSI PER RIPOSI NON GODUTI E PRESTAZIONI PER CONGEDI MATRIMONIALI O PER MALATTIE - INCLUSIONE.*
A norma dell'art 27 del tu 30 maggio 1955, n 797, costituisce retribuzione sottoposta a contribuzione assicurativa ogni obbligazione pecuniaria prevista da norme legali o convenzionali a carico del datore di lavoro nel corso del rapporto o avente origine nel contratto di lavoro, con esclusione dei rimborsi o indennizzi. (in applicazione del principio, la Corte di Cassazione ha ritenuto non estranei al carattere di retribuzione imponibile i compensi corrisposti al lavoratore per riposi non goduti nonche le erogazioni per congedi matrimoniali o per malattie. (V 2573'71, mass n 353658).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)