Sez. 3 - , Sentenza n. 6326 del 05/03/2019 (Rv. 653121 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Designazione del giudice di rinvio - Cassazione della sentenza, ai sensi dell'art. 383, comma 4 c.p.c. - Rinvio allo stesso giudice autore della declaratoria di inammissibilità dell’appello - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
In tema di giudizio di legittimità, nell'ipotesi in cui la cassazione della sentenza impugnata sia avvenuta ai sensi dell'art. 383, comma 4, c.p.c., il rinvio assume carattere meramente restitutorio e giustifica pertanto la designazione, ai fini del nuovo esame della causa, dello stesso giudice che ha pronunciato l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello e che avrebbe dovuto invece pronunciare sull'appello.(Nella specie, la S.C., ha cassato la pronuncia sull'inammissibilità dell'appello ed ha rinviato allo stesso giudice di appello, senza vincolo di diversa composizione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)