Sez. L - , Ordinanza n. 4570 del 19/02/2021 (Rv. 660539 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA | Pronuncia in primo grado viziata da extrapetizione - Declaratoria di inammissibilità in sede di appello ex art. 348 bis c.p.c. - Cassazione con rinvio ex art. 383, comma 4, c.p.c. - Necessità - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA
Nell'ipotesi in cui il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile, con ordinanza resa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado affetta dal vizio di ultrapetizione (per il quale non è prevista la rimessione al primo giudice ma l'obbligo del giudice di appello di trattenere la causa e deciderla nel merito), all'accoglimento del ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., avverso la detta sentenza deve seguire, ex art. 383, comma 4, c.p.c., il rinvio al giudice di appello, quale giudice che avrebbe dovuto pronunciare sul merito della prima impugnazione, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio che assume carattere meramente restitutorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)