Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14667 del 06/06/2018 (Rv. 649018 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Termine dilatorio ex art. 12, comma 7, del cd. Statuto del contribuente - Scadenza - Art. 155, comma 4, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, ove il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 cada in un giorno festivo, non trova applicazione l'art. 155, comma 4, c.p.c., operante solo nell'ipotesi di scadenza di un termine finale che determini l'acquisto o la perdita di un diritto o la decadenza dall'esercizio di una facoltà, ipotesi non ricorrente, invece, in relazione al termine sospensivo per l'emissione dell'avviso di accertamento di cui al citato art. 12 l. n. 212 del 2000, avente natura dilatoria, in quanto l'Ufficio non è tenuto a dare conto nell'atto impositivo delle osservazioni e richieste del contribuente.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4, Cod. Civ. art. 2963
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)