diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1000 del 27/01/1993 (Rv. 480478 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Termine di cinque giorni ex art. 7, quinto comma, Statuto Lavoratori - Termine dilatorio - Configurabilità - Prorogabilità in caso di festività dell'ultimo giorno - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480478-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare

Il termine di cinque giorni (dalla contestazione dell'addebito), al cui decorso è subordinata, ai sensi dell'art. 7, quinto comma, della legge n. 300 del 1970, l'applicabilità del licenziamento disciplinare (come degli altri provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale) non è un termine finale, la cui scadenza determini l'acquisto o la perdita di un diritto o la decadenza dall'esercizio di una facoltà, ma un termine dilatorio (la cui inosservanza determina la nullità dell'atto compiuto prima del decorso del termine stesso) e, pertanto, non è suscettibile di proroga ove l'ultimo dei detti cinque giorni sia festivo, tenuto altresì conto che in ciò non è ravvisabile alcun concreto pregiudizio per i diritti del lavoratore e per la possibilità del medesimo di far valere le sue difese in sede giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2963, Cod. Proc. Civ. art. 155, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)