Sez. 1, Sentenza n. 3346 del 06/07/1978 (Rv. 392787 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - RIGETTO IN APPELLO DELLA DOMANDA DI SEPARAZIONE PER COLPA DEL CONIUGE CONVENUTO - SOPRAVVENIENZA NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA DELLA LEGGE N 151 DEL 1975 SULLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - CASSAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO - NECESSITA - POTERI DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDA DI UNA PRONUNCIA DI ADDEBITABILITA DELLA SEPARAZIONE ALL'ALTRO CONIUGE - AMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - RIGETTO IN APPELLO DELLA DOMANDA DI SEPARAZIONE PER COLPA DEL CONIUGE CONVENUTO - SOPRAVVENIENZA NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA DELLA LEGGE N 151 DEL 1975 SULLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - CASSAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO - NECESSITA - POTERI DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDA DI UNA PRONUNCIA DI ADDEBITABILITA DELLA SEPARAZIONE ALL'ALTRO CONIUGE - AMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Nel giudizio di legittimita, instaurato avverso sentenza di appello che abbia respinto la domanda di separazione personale per colpa del coniuge convenuto, sotto il vigore della disciplina anteriore alla legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia, la sopravvenuta entrata in vigore di questa legge, la quale, con immediata operativita nei procedimenti pendenti, consente la separazione medesima a prescindere dalla colpa, quando si verifichi una situazione, anche indipendente dalla volonta delle parti, di intollerabilita della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole, impone la Cassazione di detta sentenza, affinche il giudice di rinvio possa riesaminare la situazione controversa alla stregua della nuova disciplina. In tale giudizio di rinvio le parti potranno dedurre nuove prove e formulare nuove conclusioni, che si rendano necessarie in relazione all'affermata applicabilita della legge sopravvenuta, e, quindi, anche chiedere una pronuncia di addebitabilita della separazione all'altro coniuge, secondo la previsione dell'art 151 secondo comma cod civ, nel testo fissato dall'art 33 della citata legge n 151 del 1975, ferma restando l'efficacia preclusiva degli accertamenti definitivamente compiuti nelle pregresse fasi di merito. (nella specie, atteso che la sentenza di appello aveva escluso ogni estremo di colpa a carico del coniuge convenuto, e che la relativa statuizione non era stata censurata con il ricorso, la suprema Corte ha precisato, in forza del principio di cui sopra, che, in Sede di rinvio, la domanda di addebitabilita della separazione all'altro coniuge doveva ritenersi consentita al convenuto, non anche all'attore). (V 1278/77, mass n 384966).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 33, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)