Sez. 1, Sentenza n. 1278 del 04/04/1977 (Rv. 384966 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - NUOVO REGIME - SEPARAZIONE PERSONALE SENZA COLPA - APPLICAZIONE AI GIUDIZI IN CORSO - CONSEGUENZE - SENTENZA DI RIGETTO - CASSAZIONE CON RINVIO - DOVERI DEL GIUDICE DI RINVIO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - NUOVO REGIME - SEPARAZIONE PERSONALE SENZA COLPA - APPLICAZIONE AI GIUDIZI IN CORSO - CONSEGUENZE - SENTENZA DI RIGETTO - CASSAZIONE CON RINVIO - DOVERI DEL GIUDICE DI RINVIO.*
Poiche l'art 33 della legge n 151 del 1975, che configura la separazione personale senza colpa, e applicabile, ai sensi del successivo art 226, immediatamente anche ai giudizi in corso, dev'essere cassata con rinvio, ancorche non affetta da alcun vizio, la sentenza d'appello, emessa prima dell'entrata in vigore della detta legge, che respinge la domanda di separazione per colpa, affinche il giudice di rinvio, estendendo il suo esame a tutta la situazione prospettata, accerti se la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile ovvero arrechi grave pregiudizio alla educazione della prole. (V 1045/76, mass n 379713; (V 414/76, mass n 379064).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 33, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)