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Sez. 1, Sentenza n. 639 del 20/03/1964 (Rv. 300861 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE DI MERITO - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1964-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300861-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE DI MERITO - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudice e tenuto a fare rapporto al procuratore della Repubblica ai sensi dell'art.3 cod.proc.pen. non in base alle dichiarazioni della parte interessata, ma solo quando, con apprezzamento incensurabile delle risultanze del processo, ravvisi il concorso di elementi soggettivi ed oggettivi del reato. Essendo tale Obbligo stabilito nell'interesse superiore della giustizia, le parti non possono dolersi in Cassazione del mancato invio del rapporto. (Conf 18/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)