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Sez. 1, Sentenza n. 7953 del 07/08/1990 (Rv. 468632 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE - RAPPORTO DEL GIUDICE CIVILE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - PROVVEDIMENTO RELATIVO - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468632-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE - RAPPORTO DEL GIUDICE CIVILE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - PROVVEDIMENTO RELATIVO - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento del giudice del merito che, in applicazione dell'art. 3 cod. proc. pen., abbia disposto l'invio di rapporto al procuratore della Repubblica in ordine a reati perseguibili di ufficio, in quanto emesso nell'adempimento di un Obbligo che attiene al superiore interesse della giustizia e non a quello privato delle parti, ed essendo inoltre privo di contenuto decisorio, non è suscettibile di impugnazione. (Conf 639/64, mass n 300861).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)