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Sez. L, Sentenza n. 2622 del 09/03/1998 (Rv. 513512 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - IN GENERE | Rapporti di lavoro - Principio di favore nei confronti del prestatore di lavoro - Limite di ordine pubblico internazionale - Configurabilità - Legge straniera prevedente il libero recesso del datore di lavoro dal rapporto - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1998-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513512-01

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - IN GENERE

Riguardo ai contratti di lavoro della gente di mare, l'applicabilità della disciplina richiamata dall'art. 9 disposizioni preliminari c. nav., secondo cui tali contratti sono regolati dalla legge nazionale della nave, salva, se questa è di nazionalità straniera, la diversa volontà delle parti, trova limite, ai sensi dell'art. 31 delle preleggi, nella contrarietà alle norme costituzionali, all'ordine pubblico ed al buon costume, tra cui rientra anche il generale principio di favore nei confronti del prestatore di lavoro che nell'ordinamento giuridico italiano ha carattere fondamentale e che costituisce, ai sensi dell'art. 31 cit., un limite di ordine pubblico internazionale all'introduzione nel nostro ordinamento di una disposizione di legge straniera che consenta al datore di lavoro di recedere liberamente da un rapporto di lavoro garantito dalla legislazione italiana con una più incisiva tutela, quale quella apprestata dall'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Navig. art. 9, Preleggi art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)