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Sez. L, Sentenza n. 2756 del 27/03/1996 (Rv. 496621 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE | Principio di favore nei confronti del prestatore di lavoro - Limite di ordine pubblico all'introduzione di una legge straniera legittimante la stipulazione incondizionata di contratti di lavoro subordinato a termine - Conseguenze - Integrale esecuzione del contratto in territorio straniero - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496621-01

FONTI DEL DIRITTO - ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE

In tema di individuazione della legge regolatrice dei rapporti di lavoro sorti in Italia, fra soggetti di cittadinanza italiana, ed eseguiti all'estero - disciplinata dall'art. 25, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale che attribuisce rilievo prevalente alla volontà delle parti stipulanti di scegliere la legge ritenuta più idonea per il regolamento dei rispettivi rapporti contrattuali - il principio di favore nei confronti del prestatore di lavoro - che nell'ordinamento giuridico italiano ha carattere fondamentale - costituisce, ai sensi dell'art. 31 delle disposizioni sulla legge in generale, un limite di ordine pubblico internazionale all'introduzione nel nostro ordinamento, anche se richiamata in base all'art. 25 sopra citato, di una disposizione di legge straniera che contenga una disciplina del rapporto di lavoro dedotto in giudizio meno favorevole al lavoratore rispetto a quella prevista dalla legge italiana. Ne consegue che una legge straniera (nella specie, libica) che consenta l'incondizionata stipulazione di contratti di lavoro a termine, così riservando al lavoratore un trattamento meno favorevole rispetto a quello assicuratogli dalla legge 18 aprile 1962 n. 230, non potrebbe avere effetto, né trovare giudiziale applicazione, in Italia, restando irrilevante, in contrario, la circostanza che il contratto di lavoro debba avere (o abbia avuto) integrale esecuzione nello Stato straniero nel quale vige la suddetta legge. (Principio enunciato con riferimento alla situazione normativa precedente l'entrata in vigore della legge 31 maggio 1995 n. 218, in tema di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, che, all'art. 73, ha disposto l'abrogazione, fra l'altro, delle norme citate in massima).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 73, Preleggi art. 25, Preleggi art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)