Sez. 6, Sentenza n. 44421 del 13/11/2008 Ud. (dep. 28/11/2008) Rv. 241605 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE | Detenzione per altra causa sopravvenuta - Legittimo impedimento a comparire - Sussistenza - Onere di tempestiva comunicazione - Esclusione - Fattispecie.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE
La detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non รจ configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento. (Fattispecie in cui la Corte distrettuale aveva dichiarato la contumacia, nonostante il difensore dell'imputato - tratto in arresto per causa diversa da quella per la quale si procedeva - avesse comunicato il sopravvenuto impedimento a comparire, chiedendo il rinvio dell'udienza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)