Sez. 5, Sentenza n. 42888 del 05/06/2014 Ud. (dep. 14/10/2014) Rv. 260677 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE | Detenzione dell'imputato per altra causa - Mancata conoscenza da parte del giudice - Omessa comunicazione da parte dell'imputato o del suo difensore - Procedibilità in contumacia - Condizioni - Indicazione.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE
In tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato -detenuto agli arresti domiciliari per altra causa - quando tale condizione non emerga dagli atti e l'imputato, o il suo difensore, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)