Sez. 4, Sentenza n. 9553 del 05/02/1991 Ud. (dep. 14/09/1991) Rv. 188197 - 01
Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - In genere | Delitti colposi di danno - Crollo di costruzione - Differenze rispetto alla contravvenzione di rovina di edifici o altre costruzioni - Indicazione.
Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - In genere
Le due ipotesi di reato, rispettivamente delittuosa e contravvenzionale, previste dall'art. 449 cod. pen., con riferimento all'art. 434, e dall'art. 676 stesso codice, differiscono tra loro non soltanto perché soggetto attivo del delitto può essere chiunque, mentre soggetti attivi della contravvenzione possono essere esclusivamente il progettista ed il costruttore, ma si distinguono anche e soprattutto per la differenza inerente all' elemento materiale e, particolarmente per la maggiore gravità dell'avvenimento che caratterizza il delitto rispetto alla contravvenzione. Per la sussistenza del delitto, invero, si richiede che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, cioè di un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita e la incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, mentre per la contravvenzione deve trattarsi di semplice rovina di un edificio o di altra costruzione e la circostanza che sia derivato pericolo alle persone è prevista come aggravante.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 434 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Cod. Pen. art. 676
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)