Sez. 4, Sentenza n. 51734 del 08/11/2017 Ud. (dep. 14/11/2017) Rv. 271535 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - IN GENERE | Delitto di crollo colposo di costruzione - Rovina di edifici o altre costruzioni - Criteri distintivi - Fattispecie.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del delitto di crollo colposo è necessario che il crollo della costruzione - inteso quale caduta violenta e improvvisa della stessa, senza che sia necessariamente richiesta la disintegrazione delle strutture essenziali - assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l'incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante; mentre, per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici di cui all'art. 676, secondo comma, cod. pen., non è necessaria una tale diffusività e non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza del delitto di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen., in un caso in cui, a causa di uno scavo, si era verificata la caduta di un muro portante a confine tra due edifici contigui, con conseguente crollo dei solai sovrastanti un garage e l'androne di un palazzo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 434 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Cod. Pen. art. 676 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)