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Sez. 1, Sentenza n. 5336 del 09/12/1977 (Rv. 389004 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONE DELLE RELATIVE NORME - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - TERMINE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389004-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONE DELLE RELATIVE NORME - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - TERMINE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*

L'art 9 quarto comma della legge 3 maggio 1967 n 317, sul sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali, ove stabilisce che l'opposizione dell'interessato davanti al pretore, avverso l'ingiunzione di pagamento, deve essere proposta entro il termine previsto per il pagamento stesso, fissa un termine di natura processuale, in quanto afferente il compimento dell'atto processuale introduttivo del giudizio di accertamento negativo della legittimita di atto amministrativo. Detto termine, pertanto, e soggetto a sospensione per il periodo feriale, a norma dell'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742. (V 322/75, mass n 373558).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)