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Sez. 2, Sentenza n. 322 del 27/01/1975 (Rv. 373558 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - POLIZIA (POTERE REGOLAMENTARE) - IN GENERE - CONTRAVVENZIONI - DEPENALIZZAZIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - FINALITA - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373558-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - POLIZIA (POTERE REGOLAMENTARE) - IN GENERE - CONTRAVVENZIONI - DEPENALIZZAZIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - FINALITA - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*

Con l'opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa dal sindaco a norma della legge 3 maggio 1967 n 317 sulla cosiddetta depenalizzazione di alcune violazioni in materia di circolazione stradale e di regolamenti locali, il privato propone un'Azione di accertamento dell'illegittimita dell'atto amministrativo e dell'inesistenza del proprio debito e non dell'inefficacia dell'ingiunzione come titolo esecutivo; conseguentemente, anche per le opposizioni alle ingiunzioni di pagamento del sindaco e operante la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale, in analogia con le opposizioni ad ingiunzione fiscale.*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 com. 4 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)