Sez. 5, Sentenza n. 4792 del 03/04/2002 (Rv. 553501 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO | Finanziamento a medio e e lungo termine ex art. 15 d.P.R. n. 601 del 1972 - Condizioni - Termine di durata almeno pari a diciotto mesi - Necessità - Clausola di recesso unilaterale e senza preavviso da parte dell'azienda o istituto finanziatore - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO
In tema di agevolazioni tributarie per il settore creditizio, l'esenzione fiscale concessa dall'art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 per le operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine non è applicabile a quelle convenzioni che, pur prevedendo una durata del finanziamento non inferiore a diciotto mesi, contengano, ai sensi degli artt. 1341, secondo comma, e 1845 cod. civ., una clausola di recesso unilaterale e senza preavviso da parte dell'azienda o istituto di credito o loro articolazioni, atteso che tale clausola viene a privare il credito della necessaria caratteristica temporale richiesta dalla disposizione agevolatrice.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)