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Sez. 3, Sentenza n. 4056 del 07/05/1997 Ud. (dep. 21/03/1997) Rv. 207609 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Pertinenza - Nozione - Fattispecie: porticato.
Stato
decisa il 1997-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207609-01

EDILIZIA - IN GENERE

La pertinenza urbanistica ha caratteristiche diverse da quella contemplata dal codice civile. Si fonda su dati, desumibili anche dalla normativa catastale; comporta l'impossibilità di destinazioni ed utilizzazioni autonome; si sostanzia nei requisiti della destinazione strumentale alle esigenze dell'immobile principale, risultante sotto il profilo funzionale da elementi oggettivi, dalla ridotta dimensione sia in senso assoluto sia in relazione a quella al cui servizio è complementare, dall'ubicazione, dal valore economico rispetto alla cosa principale e dall'assenza del cosiddetto carico urbanistico. Ne deriva che il porticato non rientra nel novero delle pertinenze, poiché questo è opera accessoria, mancando di autonomia ed individualità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 7 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)