Sez. 3, Sentenza n. 4056 del 07/05/1997 Ud. (dep. 21/03/1997) Rv. 207609 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Pertinenza - Nozione - Fattispecie: porticato.
EDILIZIA - IN GENERE
La pertinenza urbanistica ha caratteristiche diverse da quella contemplata dal codice civile. Si fonda su dati, desumibili anche dalla normativa catastale; comporta l'impossibilità di destinazioni ed utilizzazioni autonome; si sostanzia nei requisiti della destinazione strumentale alle esigenze dell'immobile principale, risultante sotto il profilo funzionale da elementi oggettivi, dalla ridotta dimensione sia in senso assoluto sia in relazione a quella al cui servizio è complementare, dall'ubicazione, dal valore economico rispetto alla cosa principale e dall'assenza del cosiddetto carico urbanistico. Ne deriva che il porticato non rientra nel novero delle pertinenze, poiché questo è opera accessoria, mancando di autonomia ed individualità.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 7 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)