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Sez. 3, Sentenza n. 3746 del 10/11/1997 Cc. (dep. 02/02/1998) Rv. 209655 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Pertinenza - Nozione - Applicabilità all'edilizia non residenziale - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209655-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

La qualifica di pertinenza, con conseguente liceità penale dell'opera eseguita, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 23 gennaio 1982 n.9, si applica solo all'edilizia residenziale, e pertanto non può estendersi ai manufatti eretti a servizio di una piscina in un centro sportivo. (In proposito la Corte ha ulteriormente precisato che la legge 23 dicembre 1996 n. 662 che semplifica determinati interventi richiedendo per essi la semplice denuncia di inizio attività, non ha abrogato il D.L./1982 che indica le opere soggette ad autorizzazione gratuita)

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)