Sez. 1, Sentenza n. 9307 del 09/11/1994 (Rv. 488464 - 01)
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO | Contratto di apertura di credito bancario a termine - Recesso - Esercizio - Giusta causa o previsione delle parti - Sussistenza - Necessità - Disciplina ex art. 1186 cod. civ. - Inapplicabilità.
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO
La disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti e non è, dunque, applicabile nel contratto di apertura di credito bancario a termine, in cui, ai sensi dell'art. 1845 cod. civ., il recesso della banca prima della scadenza del termine è possibile per giusta causa o quando sia stato previsto dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1186, Cod. Civ. art. 1845
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)