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Sez. 3, Sentenza n. 6984 del 08/05/2003 (Rv. 562750 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - DECADENZA | Deduzione con la domanda o con il ricorso per ingiunzione di pagamento - Sufficienza - Conseguenze - Sentenza o decreto di accoglimento della domanda o del ricorso - Contenuto implicito - Accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 1186 cod. civ. - Possibilità per il debitore di far valere le sue ragioni circa l'insussistenza delle condizioni della decadenza - Configurabilità - Rimedi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562750-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - DECADENZA

La disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione - anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore - se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma, salva la possibilità per il debitore (in sede di opposizione, nel caso di decreto ingiuntivo) di far valere le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)