Sez. 3, Sentenza n. 2945 del 09/11/1973 (Rv. 366591 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - OBBLIGAZIONE DEL FIDEIUSSORE - PERSISTENZA - CONDIZIONI.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - OBBLIGAZIONE DEL FIDEIUSSORE - PERSISTENZA - CONDIZIONI.*
Quando non sia stato convenuto il beneficium excussionis e non risulti limitata la garanzia fideiussoria fino all'Estinzione della obbligazione principale ai sensi del secondo comma dell'art 1957 cod civ, il creditore puo, ai sensi del primo comma del citato articolo, proporre le sue istanze, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, nei confronti di entrambi (debitore principale, fideiussore) o dell'uno o dell'altro dei due obbligati; in difetto di tale tempestiva istanza la obbligazione fideiussoria si estingue, residuando l'Azione contro il debitore principale nel termine prescrizionale ordinario per questa previsto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)