Sez. 1, Sentenza n. 688 del 02/03/1976 (Rv. 379329 - 01)
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DOMANDA DI ADEMPIMENTO - ONERE DEL CREDITORE - AMBITO DI APPLICABILITA - FIDEJUSSIONE SEMPLICE E SOLIDALE - RISPETTIVE CONDIZIONI E CONSEGUENZE.*
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DOMANDA DI ADEMPIMENTO - ONERE DEL CREDITORE - AMBITO DI APPLICABILITA - FIDEJUSSIONE SEMPLICE E SOLIDALE - RISPETTIVE CONDIZIONI E CONSEGUENZE.*
L'art 1957 cod civ, il quale impone al creditore l'Onere di chiedere giudizialmente, entro un certo termine, l'adempimento della obbligazione garantita dal fideiussore, pena la decadenza del suo diritto verso quest'ultimo, si riferisce sia alla fideiussione semplice che a quella solidale. Peraltro, mentre, nel primo caso, detto Onere si ricollega a quello della preventiva escussione del debitore principale, con la conseguenza che nei confronti esclusivamente di questi l'Azione va proposta e continuata, nel secondo caso, invece, l'Azione medesima tende solo ad evitare che un ritardato Esercizio del diritto di credito pregiudichi le ragioni del fideiussore verso il debitore principale e, quindi, puo essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'Estinzione della garanzia. (Conf 886/74, mass n 368786; (Conf 2945/73, mass n 366591; (Conf 1851/73, mass n 364862; (contra 1780/74, mass n 369965; (contra 1305/72, mass n 357830).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)