Sez. 1, Sentenza n. 1175 del 05/04/1976 (Rv. 379857 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA NELL'ATTORE DELLE CONDIZIONI NECESSARIE ALL'ESPERIMENTO DELL'AZIONE - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - SOSTITUZIONE, PER VIA DI INTERVENTO, DEL SOGGETTO LEGITTIMATO AL NON LEGITTIMATO - ESTROMISSIONE DELL'ATTORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - GIUDIZIO INSTAURATO DA UN'IMPRESA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - INTERVENTO DELL'ENEL - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA NELL'ATTORE DELLE CONDIZIONI NECESSARIE ALL'ESPERIMENTO DELL'AZIONE - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - SOSTITUZIONE, PER VIA DI INTERVENTO, DEL SOGGETTO LEGITTIMATO AL NON LEGITTIMATO - ESTROMISSIONE DELL'ATTORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - GIUDIZIO INSTAURATO DA UN'IMPRESA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - INTERVENTO DELL'ENEL - CONSEGUENZE.*
La facolta, concessa ad ogni interessato, di intervenire nel processo vertente tra altre persone, per far valere, nei confronti di tutte o di alcune delle parti, un diritto proprio relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio, sussiste indipendentemente dall'effettiva esistenza, o meno, nell'attore principale, delle condizioni necessarie all'esperimento dell'Azione. E, quindi, ammissibile una sostituzione, per via di intervento, del soggetto legittimato al non legittimato, nell'Esercizio dell'Azione. In tal caso, peraltro, l'attore originario, invece di essere estromesso, puo continuare a partecipare al giudizio per sostenere la pretesa fatta propria dal legittimato, quando sia titolare di un interesse, diverso ma convergente con quello fatto valere originariamente, che ne avrebbe giustificato l'intervento adesivo nello stesso giudizio. Ne consegue che qualora nel giudizio instaurato da una impresa elettrica, per il pagamento di una fornitura di energia, dopo trapasso all'ENEL della propria azienda sia intervenuto quest'ultimo ente facendo propria la pretesa dedotta dall'attrice originaria, quest'ultima, quantunque non legittimata a proporre la domanda, ha il diritto di continuare a partecipare al giudizio medesimo, sotto il profilo del suo interesse alla dimostrazione del credito azionato, per l'incidenza del medesimo sull'attivo dell'azienda che le deve essere indennizzato dall'ENEL. (V 2882/67, mass n 330499).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)