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Sez. 1, Sentenza n. 2741 del 21/04/1983 (Rv. 427649 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - "AD CAUSAM" - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELLA PARTE ORIGINARIA - SUCCESSIVO INTERVENTO DEL SOGGETTO LEGITTIMATO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427649-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - "AD CAUSAM" - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELLA PARTE ORIGINARIA - SUCCESSIVO INTERVENTO DEL SOGGETTO LEGITTIMATO - AMMISSIBILITÀ.*

L'eventuale difetto di legittimazione della parte originaria non impedisce la valida instaurazione e trattazione del giudizio, e non preclude, quindi, l'intervento nel corso del processo del soggetto legittimato, attenendo la legitimatio ad causam non ai presupposti del processo ma alle condizioni dell'Azione, che è sufficiente sussistano al momento della decisione. (Conf 3486/77, mass n 387064; (Conf 1175/76, mass n 379857).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)