Sez. 1, Ordinanza n. 2503 del 28/09/1979 Cc. (dep. 24/11/1979) Rv. 143485 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA E SUCCESSIVA EMISSIONE DEL MANDATO DI CATTURA - RAPPORTI TRA I DUE PROVVEDIMENTI - DECORRENZA DEL TERMINE DAL MOMENTO DELLA EMISSIONE DEL MANDATO DI CATTURA - FATTISPECIE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA E SUCCESSIVA EMISSIONE DEL MANDATO DI CATTURA - RAPPORTI TRA I DUE PROVVEDIMENTI - DECORRENZA DEL TERMINE DAL MOMENTO DELLA EMISSIONE DEL MANDATO DI CATTURA - FATTISPECIE.*
La comunicazione giudiziaria ha l'esclusiva funzione di avvertire un soggetto dell'inizio a suo carico d'un procedimento penale al fine di consentirgli l'esplicazione del diritto di difesa, Ond'e che essa deve precedere l'inizio delle indagini istruttorie o preistruttorie dirette al reperimento delle prove di reita e non presuppone di per se la sussistenza a carico del destinatario di sufficienti indizi di colpevolezza, ossia non presuppone quei connotati di specificita e di compiutezza indispensabili per la emissione d'un provvedimento restrittivo della liberta personale. Ne deriva che gli effetti relativi alla decorrenza dei termini per la custodia preventiva potranno verificarsi soltanto dal momento in cui l'iniziale quadro indiziante per il reato a cui si riferisce la comunicazione giudiziaria siasi trasformato e consolidato a seguito delle esperite indagini istruttorie in una situazione probatoria corrispondente a quella cui la legge subordina l'emissione dei mandati o ordini di cattura. (nella specie si e precisato, con riferimento alla decorrenza dei termini della carcerazione preventiva, che il mandato di cattura non venne emesso contemporaneamente alla spedizione della comunicazione giudiziaria per negligenza o per prolungare artificiosamente la carcerazione preventiva ma a causa della necessita di raccogliere elementi di prova occorrenti per integrare i primi indizi di per se equivoci ed insufficienti con la conseguenza che i termini non potevano che decorrere dal momento della emissione del mandato di cattura).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)