Sez. L, Sentenza n. 25 del 08/01/1976 (Rv. 378639 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - LIMITI - SPESE SOSTENUTE DAL LAVORATORE - CONSEGUENZE - COMPENSAZIONE DELLE SPESE - AMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - LIMITI - SPESE SOSTENUTE DAL LAVORATORE - CONSEGUENZE - COMPENSAZIONE DELLE SPESE - AMMISSIBILITA.*
La norma di cui all'art 152 disp att cod proc civ (nel nuovo testo fissato dall'art 9 della legge 11 agosto 1973 n 533), in base alla quale, nei giudizi di assistenza e previdenza obbligatorie, il lavoratore soccombente non e assoggettato al pagamento delle spese processuali (salva l'ipotesi di manifesta infondatezza e temerarieta della pretesa fatta valere), si riferisce al rimborso delle spese 'a favorè degli istituti assicurativi e, pertanto, non riguarda le spese sostenute dal lavoratore, che possono essere lasciate a carico dello stesso, come quando, nel rispetto del principio della soccombenza e del conseguente divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa, il giudice del merito ravvisi la opportunita di una compensazione (totale o parziale) delle spese medesime. (V 324/75, mass n 373561).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)