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Sez. 2, Sentenza n. 324 del 27/01/1975 (Rv. 373561 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373561-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'art 91 cod proc civ, nel collegare l'Onere delle spese giudiziali alla soccombenza, esclude soltanto che queste siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ed attribuisce al giudice del merito, con detto esclusivo limite, il potere di valutare l'opportunita di compensare totalmente o parzialmente le spese medesime. (Conf 1213/73, mass n 363763).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)