Sez. 1, Sentenza n. 3260 del 16/04/1997 (Rv. 503713 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA | Diritti indebitamente corrisposti in violazione dell'art. 95 del Trattato C.E.E. - Rimborso - Istanza - Traslazione dell'imposta - Prova - Onere dell'amministrazione - Mezzi di prova - Richiesta di esibizione delle scritture contabili e dell'ausilio di un consulente tecnico - Ammissibilità - Ricorso del giudice alle presunzioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA
In tema di rimborso di tributi (nella specie diritto erariale e sovrimposta di confine su whisky proveniente dal Regno Unito) indebitamente corrisposti in violazione dell'art. 95 del Trattato C.E.E., l'art. 29 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, norma espressamente retroattiva, impone all'Amministrazione, che neghi il diritto al rimborso, di provare che questo non spetta in quanto il relativo onere è stato trasferito su altri soggetti. A tal fine la parte interessata può chiedere al giudice l'esibizione delle scritture contabili dell'imprenditore e l'ausilio di un consulente tecnico e lo stesso giudice potrà, se ne ricorrono le condizioni, far ricorso alla prova per presunzioni, la quale è da considerarsi una prova completa non relegabile in una posizione inferiore rispetto alle altre, purché sorretta da argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)