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Sez. 1, Sentenza n. 9215 del 01/09/1995 (Rv. 493837 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE, DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE, DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA | Diritti di visita sanitaria - Rimborso - Diniego - Traslazione dell'imposta - Prova - Onere dell'amministrazione - Mezzi di prova.
Stato
decisa il 1995-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493837-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE, DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE, DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA

In materia di rimborso di diritti di visita sanitaria su carni e animali importati, non dovuti perché riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con il diritto comunitario (legge 30 dicembre 1970 n. 1239), l'art. 29 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, norma espressamente retroattiva, impone all'Amministrazione, che neghi il diritto al rimborso, di provare che questo non spetta in quanto il relativo onere è stato trasferito su altri soggetti. A tal fine da parte interessata può chiedere al giudice qualsiasi mezzo di prova fra cui l'esibizione delle scritture contabili e l'ausilio di un consulente tecnico e potrà lo stesso giudice, se ne ricorrono le condizioni, far ricorso alla prova per presunzioni, la quale è da considerarsi una prova completa non relegabile in una posizione inferiore rispetto alle altre, purché sorretta da argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1970 num. 1239 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)