Sez. 5 - , Sentenza n. 5377 del 03/03/2017 (Rv. 643291 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | ONLUS – Attività pranoterapeutiche continuative e remunerate con spontanee elargizioni di denaro rese dai fruitori - Assoggettabilità ad IVA – Esclusione – Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
Lo svolgimento di attività pranoterapeutiche da parte di una ONLUS, ancorchè effettuato in modo continuativo e remunerato con spontanee elargizioni di denaro rese dai fruitori, non rientra tra le prestazioni di servizi a titolo oneroso assoggettabili all’IVA, in quanto l’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, richiede, quale elemento essenziale della fattispecie impositiva, che il sinallagma tra le prestazioni trovi fondamento in un rapporto obbligatorio, giuridicamente vincolante per entrambe le parti.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)