Sez. 5, Sentenza n. 3789 del 15/02/2013 (Rv. 625306 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Onlus - Gestione di una casa-alloggio - Foresteria a pagamento per pazienti di ospedale e loro parenti - Attività soggetta a disciplina IVA - Configurabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
La gestione da parte di una Onlus di una casa-alloggio, destinata ad ospitare a pagamento pazienti in cura presso una locale struttura sanitaria e i loro parenti, è attività soggetta alla disciplina dell'IVA, trattandosi di somministrazione di prestazioni di natura sostanzialmente alberghiera, dunque assoggettata al regime d'imposizione e deduzione; tale attività non è, infatti, contemplata nelle disposizioni esonerative di cui all'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non concretantesi in prestazioni socio-sanitarie, né è diretta ad arrecare benefici ai soggetti indicati nell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, in quanto il servizio di foresteria è diretto a favore dei pazienti o dei loro parenti, estranei alla nozione ristretta di "persone svantaggiate".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10, Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 27 ter, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)