Sez. 1, Sentenza n. 5062 del 15/10/1998 Cc. (dep. 23/12/1998) Rv. 212071 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Mancata deduzione in sede di riesame del vizio di motivazione dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche - Possibilità di proporre la questione per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
Non può essere dedotta per la prima volta in cassazione l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche o ambientali, rispetto alle quali non siano state espresse censure o riserve con la richiesta di riesame, qualora sia dedotto in modo del tutto generico, non già che le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt.267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p.(e dunque in mancanza di decreto autorizzativo motivato), ma che le medesime siano state eseguite in presenza di un decreto "viziato" per essere la sua motivazione insufficiente (fattispecie nella quale il ricorrente aveva per la prima volta dedotto in cassazione la non adeguatezza dei decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni, assumendo genericamente che si trattava di motivazione "per relationem").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)