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Sez. 6, Sentenza n. 1231 del 08/04/1999 Cc. (dep. 13/05/1999) Rv. 213478 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE | Decreto autorizzativo motivato "per relationem" -Divieto di utilizzazione delle intercettazioni - Esclusione - Possibile integrazione del vizio di inidonea o insufficiente motivazione - Possibile sussistenza - Mancata deduzione in sede di riesame - Deducibilità per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213478-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE

Le intercettazioni telefoniche effettuate sulla base di decreto autorizzativo motivato "per relationem" non rientrano nell'ambito previsionale dell'art.271 cod.proc.pen. e, pertanto, non ricadono nel divieto di utilizzabilità ivi previsto. Peraltro, il decreto così motivato può integrare un possibile vizio di inidonea o insufficiente motivazione che, in quanto tale, non può essere rilevato d'ufficio dal giudice di merito né può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità attesoché l'assenza di qualsivoglia valutazione in ordine alla congruità della motivazione dei decreti in questione sottende la mancanza di qualsiasi censura in sede di riesame ed impedisce al giudice di legittimità una pronuncia che comporterebbe necessariamente l'esame del merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)