Sez. 3, Sentenza n. 3358 del 18/11/2003 Ud. (dep. 29/01/2004) Rv. 227179 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Manufatto abusivo - Appaltatore delle opere non esecutore - Responsabilità- Sussistenza.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di costruzione edilizia abusiva, sussiste la responsabilità dell'appaltatore delle opere stesse anche nel caso in cui questi si sia avvalso nell'esecuzione dei lavori di un terzo quale subappaltatore, atteso che il primo, in virtù dell'appalto aveva assunto il ruolo di soggetto incaricato della esecuzione delle opere.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)